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O.P.C.M. 16/06/2006 n. 3527

Art. 2.

1. Al fine di contenere le spese per il personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attività connesse alle situazioni di emergenza in materia di gestione dei rifiuti, bonifiche e tutela delle acque, il comma 3 dell'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dal comma 4 dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dal comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, nonchè il comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

2. Fino alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza il Prefetto di Napoli provvede all'erogazione dei compensi spettante al personale di cui al comma 1 a carico delle risorse finanziarie ancora disponibili presso la contabilità speciale.

Art. 3.

1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, tenuto conto della necessità di assicurare ogni improcrastinabile iniziativa finalizzata alla risoluzione delle problematiche inerenti alla gestione dei rifiuti ed alla depurazione delle acque al personale appartenente alla carriera prefettizia in servizio presso la struttura commissariale è corrisposta la retribuzione di posizione di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, unitamente al trattamento economico previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie in atto il Commissario delegato è autorizzato a concludere atti di natura transattiva, nel limite massimo di spesa di Euro 2.000.000,00, definendo forme di collaborazione con la competente Avvocatura distrettuale dello Stato per il sollecito rilascio del parere di competenza.

3. Per evitare l'aggravio derivante dall'avvio delle procedure di riscossione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3512, per assicurare, altresì, l'immediata attuazione del comma 1, dell'art. 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, i crediti vantati dai Comuni in relazione all'utilizzo da parte della struttura commissariale del personale dei detti Enti locali possono essere compensati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, a seguito di apposita verifica contabile, con i debiti maturati dai medesimi Enti locali nei confronti della struttura commissariale.

4. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, la Regione medesima è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, la somma di euro 430.000,00 in limiti d'impegno quindicennali a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 4 è trasferito dalla regione Calabria sulla contabilità speciale n. 2762, istituita presso la Tesoreria provinciale di Catanzaro ed intestata al Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria.

Art. 4.

1. Il comma 2, dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006 è soppresso.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006, e successive modificazioni, sono integrate di euro 500.000,00, e affluiscono sulla contabilità speciale n. 1200 intestata al Prefetto di Roma presso la tesoreria provinciale dello Stato succursale di Roma, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 5.

1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connesse all'espletamento delle attività di emergenza citate in premessa, il Dipartimento medesimo è autorizzato a stipulare due contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni, ed all'art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del comparto Ministeri, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 dell'11 febbraio 2006 alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è stabilito il compenso spettante al Presidente del Comitato di rientro di cui al comma 2».

3. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006 le parole «il dott. Guido Bertolaso» sono soppresse e così sostituite» il Capo del Dipartimento della protezione civile».

4. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006 le parole «presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono soppresse e così sostituite «presso il Dipartimento della protezione civile».

5. Al fine di assicurare la piena operatività della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2006, in attuazione dell'art. 5, comma 3-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'espletamento delle attività di consulenza tecnico-scientifica per il Dipartimento della protezione civile, tenuto conto della rilevanza del contributo che il predetto organo assicura al Dipartimento nelle numerose situazioni di rischio in atto nel territorio nazionale di cui alle dichiarazioni d'emergenza in premessa citate, è autorizzata la corresponsione del trattamento di missione ai componenti della predetta Commissione, in deroga all'art. 1, comma 203, della legge n. 266 del 2005, ed all'art. 5, comma 3-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

1. Allo scopo di realizzare le occorrenti sinergie rispetto all'esercizio delle competenze di protezione civile, con riferimento in particolare ai «Grandi Eventi» di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è autorizzato l'utilizzo di personale del Dipartimento della protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di comune interesse istituzionale, individuando modelli procedimentali idonei ad assicurare funzionalità e celerità ai processi decisionali; i relativi oneri sono posti a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. Al fine di assicurare il necessario supporto di servizi, logistico e tecnologico alle complesse attività istituzionalmente attribuite al Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a conferire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale, in base all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in deroga ai limiti, anche temporali minimi, ivi previsti. Tale incarico è conferito in aggiunta ai posti di funzione individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 7.

1. L'ing. Santi Muscarà è nominato Commissario delegato, in sostituzione del dott. ing. Rosario De Francesco già nominato con ordinanza di protezione civile del 22 dicembre 2005, n. 3485, per la messa in sicurezza delle dighe di Pasquasia (Comune di Enna) e di Cuba (Comune di Centuripe) di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, provvedendo a porre in essere le relative iniziative per la messa in sicurezza delle citate dighe esercitando i poteri previsti dalla richiamata ordinanza di protezione civile n. 3418/2005.

Art. 8.

1. Stante l'intervenuta proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento - Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a. - sono tenute ad assicurarne la prosecuzione, con le modalità di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, come convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, fino all'aggiudicazione dell'appalto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 9.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato, in sostituzione del direttore marittimo di Bari, già nominato con ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2006, n. 3517, per l'espletamento, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie alla rimozione della motonave Hanife Ana ed al relativo rimorchio presso il porto più vicino.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato può avvalersi del capitano di vascello CP Nunzio Martello in qualità di soggetto attuatore in sostituzione del comandante della Capitaneria di porto di Brindisi, già nominato con ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2006, n. 3517, nonchè della collaborazione degli uffici tecnici della regione Puglia, degli enti locali territoriali e non territoriali nonchè degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006, n. 3517, è soppresso. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2006 Il Presidente: Prodi

 

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